PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:

      «Ai cittadini, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
      Gli utenti del Servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'azienda sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza o, nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, nel cui territorio hanno avuto l'ultima residenza. I cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, hanno diritto a usufruire delle prestazioni delle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale».